Da giorno 15.12.2002 nella zona compresa dall'applicazione del provvedimento denominato "Bollino blu" (tutto il territorio comunale ad eccezione delle tangenziali) viene istitutio il divieto di transito dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 per alcuni veicoli. Nei giorni con tali restrizioni apparirà un messaggio sulla home page di www.verona.com un messaggio con l'indicazione di quali veicoli potranno comunque circolare.
Riportiamo integralmente l'ordinanza del Sindaco (fonte: www.comune.verona.it)
Verona, 16 gennaio 2003
P. G. N. 8250
ORDINANZA N° 75
IL SINDACO
-Premesso:
che con decreto ministeriale del 2 aprile 2002 n° 60 - "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio" - sono stati stabiliti, fra l'altro ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del 4 agosto 1999 n° 351:
- i valori limite e le soglie di allarme;
- il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti con margini di tolleranza che decresceranno di anno in anno;
che dai dati di qualità dell'aria rilevati dall'ARPAV si evince un'elevata criticità costituita dalle polveri e dal particolato fine PM10 con valori medi annuali ripetutamente superiori ai valori limite, che hanno portato ad adottare nello scorso mese di dicembre un provvedimento volto a ridurre il carico inquinante relativo a detti parametri originato in particolar modo dai veicoli diesel;
- Dato atto che la Regione dovrà concertare con i Comuni la zonizzazione territoriale per aree vaste ed i Piani d'azione necessari per far rientrare nei nuovi più restrittivi valori limite i vari inquinanti;
- Atteso che nel periodo di transizione i Sindaci continuano ad essere responsabili dell'adozione di misure di contenimento delle emissioni inquinanti, rimodulandole sulla base delle previsioni di miglioramento o peggioramento dello stato della qualità dell'aria;
- Ritenuto opportuno adottare, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Giunta Comunale nella seduta del 23 dicembre 2002 e del 13 gennaio 2003, alcune misure restrittive della circolazione veicolare con fina-lità di prevenzione delle situazioni di emergenza ed, in particolare, il divieto di circolazione nelle fasce orarie sottoindicate nelle giornate di giovedì e di domenica dei veicoli a cosiddette "targhe alterne", nonché dei veicoli "non ecodiesel", secondo l'elenco riportato dal dispositivo della presente ordinanza;
- Dato atto che le misure di cui sopra costituiscono solo una delle azioni comuni necessarie per affrontare le criticità che si registrano nella stagione invernale, in attesa di avviare interventi infrastrutturali che dovranno garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria fissati dalla normativa al 2005 o al 2010, a seconda dell'inquinante considerato
- Preso atto delle valutazioni e delle proposte formulate dalla commissione tecnica che ha messo a punto il piano di limitazione della circolazione per i casi di innalzamento dei livelli di inquinamento atmosferico;
- Ritenuto necessario, alla luce di quanto esposto, adottare provvedimenti atti a ridurre il carico inquinante e a mantenere condizioni di accettabilità sotto il profilo sanitario;
- Visto il Decreto 25 novembre 1994 in materia di inquinamento atmosferico nelle aree urbane;
- Visto il D.M.A. 21.4.99 n.163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione";
- Visto il D.Lgs. 4.8.99 n.351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente";
- Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente 2 aprile 2002 n. 60 di recepimento delle direttive europee di fissazione di nuovi valori limite di qualità dell’aria ambiente per alcuni inquinanti;
- Visto l'art.54 comma 5° del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada;
ORDINA Per le motivazioni espresse nelle premesse nei giorni 19 e 26 GENNAIO 2003 e per il periodo compreso dal giorno 2 FEBBRAIO 2003 al giorno 31 MARZO 2003, nella zona compresa dall’applicazione del provvedimento denominato "BOLLINO BLU" (ad eccezione delle tangenziali), nei giorni della settimana di GIOVEDI’ e DOMENICA dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 il divieto di circolazione dei seguenti veicoli a motore con le eccezioni specificate al successivo punto A):
a) CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI sulla cui Carta di Circolazione non risulti la conformità alla di-rettiva 97/24/CE (c.d. EURO1-MOTO) recepita con Decreto Min. 23 marzo 2001;
b) AUTOVETTURE sulla cui Carta di Circolazione non risulti la conformità alla direttiva 91/441/CE (c.d. EURO1-VETTURE), direttiva 93/59/CE (c.d. EURO2-VETTURE, integrata dalla direttiva 94/12/CE e recepite con Decreto Min. 4 settembre 1995 e con Decreto Min.29 febbraio 1996) e alla di-rettiva 98/69/CE (c.d. EURO3-VETTURE, recepita con Decreto Min. 21 dicembre 1999);
c) VEICOLI COMMERCIALI sulla cui Carta di Circolazione non risulti la conformità alla direttiva 93/59/CE (c.d. EURO1-TRASP. MERCI LEGGERO, integrata dalla direttiva 94/12/CE e recepite con Decreto Min. 4 settembre 1995 e con Decreto Min.29 febbraio 1996);
d) AUTOBUS E AUTOCARRI sulla cui Carta di Circolazione non risulti la conformità alla Direttiva 1999/96 (c.d. EURO3-COMMERC.PESANTE, recepita con Decreto Min. 25 maggio 2001);
A) ECCEZIONI: sono comunque esclusi dal provvedimento di divieto di circolazione di cui ai punti precedenti le seguenti categorie:
a) veicoli svolgenti regolare servizio delle Forze di Polizia, di Polizia Municipale, delle Forze Armate, compresi tut-ti i mezzi di pronto soccorso, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;
b) veicoli adibiti al servizio di taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
c) veicoli a servizio di Organi costituzionali, del Consiglio Regionale, degli Organi della Provincia, dei Comuni limitatamente alla partecipazione alle rispettive sedute provate dalla lettera di convocazione;
d) veicoli a servizio dello Stato, della Regione Veneto, della Provincia di Verona, del Comune di Verona, Aziende ASL, ARPAV;
e) veicoli adibiti al recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'ente o dalla ditta che esercita il servizio;
f) autobus adibiti al servizio di trasporto per le scuole.
g) veicoli utilizzati dai medici di famiglia per l’effettuazione di visite a domicilio in emergenza o comunque non effettuabili al di fuori delle fasce orarie in cui vige il divieto nonché da personale medico ed infermieristico per servizio di reperibilità;
h) veicoli adibiti esclusivamente al pronto intervento su impianti essenziali al funzionamento delle telecomunicazioni, dei servizi dell'acqua, dell'elettricità e del gas, nonché alla gestione di emergenza di impianti, come attesta-to dall’ente o dalla ditta che esercita il servizio e che lo abbia regolarmente subappaltato;
i) autoveicoli rispondenti alle direttive 91/441/CE (c.d. EURO1-VETTURE), 91/542/CE (c.d. EURO1-COMMERC.PESANTI e EURO2-COMMERC.PESANTI), che trasportano derrate deperibili, farmaci e merci per il rifornimento di esercizi commerciali o materiali per aziende o cantieri;
j) mezzi adibiti al servizio di portatori di handicap e segnalati da apposito contrassegno o guidate da soggetti portatori di handicap con patente speciale con adattamenti;
k) veicoli provvisti di motori elettrici;
l) veicoli esclusivamente in transito su tratti autostradali che attraversano le città;
m)mezzi adibiti al trasporto dei tifosi scortati dalle Forze dell’Ordine;
n) autocarri e mezzi d’opera adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e differenziata;
o) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso gli alberghi situati nella zona interessata dall'applicazione del provvedimento denominato "BOLLINO BLU'" , esclusivamente per arrivare/partire dall'albergo medesimo.
p)veicoli che si rechino alla Fiera di Verona sul seguente percorso: Casello Autostradale di Verona Sud, Via-le delle Nazioni, Largo del Perlar, Viale del Lavoro fino al Piazzale della Fiera, ivi comprese le diramazioni della viabilità di quartiere che si dipartono dal suddetto percorso unicamente per accedere ai parcheggi della Fiera di Verona, per il percorso più breve, (in andata e ritorno);
q) veicoli che si rechino ai parcheggi dello Stadio comunale “Marcantonio Bentegodi” e del Palazzetto dello Sport “Città di Verona” sul seguente percorso: Casello Autostradale di Verona Nord percorrendo solo la mediana di Verona con uscita obbligatoria allo svincolo che conduce ai parcheggi dello Stadio, ivi compre-se le diramazioni della viabilità di quartiere unicamente per accedere ai suddetti parcheggi, per il percorso più breve, (in andata e ritorno).
La stessa esenzione sarà applicata, ai veicoli a più ridotto tasso di inquinamento di seguito indicati:
r) autoveicoli alimentati a GPL o a gas metano purché stiano utilizzino rigorosamente solo GPL o il gas metano;
s) autobus adibiti al trasporto pubblico locale e al servizio di enti, aziende, comunità, alimentati con gasolio emul-sionato;
viene istituita inoltre nei giorni 19 e 26 GENNAIO 2003 e per il periodo compreso dal giorno 2 FEBBRAIO 2003 al giorno 31 MARZO 2003, nella zona compresa dall’applicazione del provvedimento denominato "BOLLINO BLU") nei giorni della settimana di GIOVEDI’ e DOMENICA la circolazione A TARGHE ALTERNE, dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00, con le seguenti modalità e con le ecce-zioni specificate al precedente punto A) ed inoltre con le eccezioni di cui al successivo punto B)
· divieto di circolazione, nei giorni di calendario pari per i veicoli con l’ultimo numero di targa dispari, e divieto di circolazione nei giorni di calendario dispari per i veicoli con l’ultimo numero di targa zero o pa-ri. Possono pertanto circolare nei giorni di calendario pari i veicoli con l’ultimo numero di targa zero o pari e nei giorni di calendario dispari i veicoli con l’ultimo numero di targa dispari;
B) ECCEZIONI
a) autobus adibiti al trasporto pubblico locale e al servizio di enti, aziende e comunità sulla cui Carta di Circolazio-ne risulti la conformità alla Direttiva 1999/96 (c.d. EURO3-COMMERC.PESANTE, recepita con Decreto Min. 25 maggio 2001;
b) (nelle giornate di giovedì,) veicoli con almeno 3 persone a bordo sulla cui Carta di Circolazione risulti la conformità alla direttiva 91/441/CE (c.d. EURO1-VETTURE), direttiva 93/59/CE (c.d. EURO2-VETTURE, integrata dalla direttiva 94/12/CE e recepite con Decreto Min. 4 settembre 1995 e con Decreto Min.29 febbraio 1996) e al-la direttiva 98/69/CE (c.d. EURO3-VETTURE, recepita con Decreto Min. 21 dicembre 1999);
c) veicoli previsti nei piani di mobility management aziendale di cui al D.M. 28 marzo 1998, provvisti di idoneo permesso rilasciato dal competente ufficio comunale, sulla cui Carta di Circolazione risulti la conformità alla di-rettiva 91/441/CE (c.d. EURO1-VETTURE), direttiva 93/59/CE (c.d. EURO2-VETTURE, integrata dalla direttiva 94/12/CE e recepite con Decreto Min. 4 settembre 1995 e con Decreto Min.29 febbraio 1996) e alla direttiva 98/69/CE (c.d. EURO3-VETTURE, recepita con Decreto Min. 21 dicembre 1999);
L’Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circola-zione in relazione all’andamento dei rilevamenti periodici sull’inquinamento dell’aria (Bollettini ARPAV) e su indicazione del C.d.R. Ambiente.
Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di transito di cui ai punti sopra citati è soggetto alla sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'art. 7 comma 13 del Codice della Strada.
Il C. di R. Polizia Municipale, il C. di R. Traffico provvederanno all'esecuzione ed alla vigilanza.
Il C. di R. Ambiente manterrà monitorata la situazione e l’efficacia del presente provvedimento.